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Quando l’Agenzia delle Entrate emette un accertamento automatizzato ai fini Iva senza un contraddittorio preventivo, il contribuente può difendersi solo sui fatti che avrebbe potuto presentare nella fase istruttoria, e non su questioni strettamente giuridiche eventualmente trascurate dall’Ufficio.

È questa la linea dettata dalla sentenza n. 29271/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione, che mantiene rilievo anche dopo la riforma del contraddittorio preventivo, almeno per gli atti che restano esclusi dal nuovo Statuto dei diritti del contribuente in materia di tributi armonizzati.

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