relazione a cura dell’avv. Gennaro Nunziato
Napoli, lì 25/01/2024
Disciplina generale delle invalidità degli atti Nel contesto di una riforma fiscale che ambisce ad essere “di sistema”, l’elaborazione di una regolazione organica delle invalidità tributarie era un tassello imprescindibile per garantire il giusto procedimento – che deve informare il rapporto fisco-contribuente – e, soprattutto, la certezza del diritto poiché nel diritto tributario, la disciplina delle invalidità appariva incerta e affetta da una improprietà lessicale di fondo in quanto il termine “nullità” è sovente utilizzato impropriamente quale sinonimo della “annullabilità”.
Il sistema di invalidità introdotto dal Legislatore è di tipo “duale” in quanto l’art. 7 bis dello Statuto disciplina “l’annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria” mentre il successivo art. 7 ter disciplina la “nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria”.
L’art. 7 bis prevede quanto segue: 1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. 2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio.
La lettura della norma ci offre molti spunti. In primis, appare chiaro che quelle che prima dell’entrata in vigore della norma, erano impropriamente definite ipotesi di “nullità-annullabilità” adesso sono ribattezzate espressamente…