La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza n. 1345/2025, ha ribadito un importante principio in materia di imposta di registro e solidarietà passiva, affrontando una questione di rilievo che intreccia profili sostanziali e processuali.
Il caso
Due contribuenti avevano impugnato gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro conseguenti a una sentenza civile che aveva dichiarato la nullità o inefficacia di atti di compravendita immobiliare stipulati da un falsus procurator. La controversia ruotava attorno alla possibilità di estendere il vincolo di solidarietà passiva, sancito dall’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Registro), anche alle parti processuali che, pur non essendo i diretti autori dell’atto, risultano coinvolte nel rapporto sostanziale definito dalla pronuncia giudiziaria.
La decisione
La Corte ha affermato che il principio di solidarietà passiva deve essere applicato anche a tutti i soggetti che, avendo preso parte al giudizio, siano titolari di un interesse giuridicamente rilevante all’esito della controversia. In altri termini, il pagamento dell’imposta non riguarda esclusivamente la parte formalmente tenuta in via principale, ma si estende anche a coloro che partecipano al processo e che non possono dirsi estranei al rapporto sostanziale oggetto di decisione.
Tale impostazione è coerente con l’art. 57, comma 1, del TUR, che pone in capo alle parti del processo l’obbligo solidale di pagamento dell’imposta di registro derivante dagli atti giudiziari.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
Il principio di solidarietà è stato oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale con l’ordinanza n. 215/2000 della Corte Costituzionale, che ha chiarito come, in materia di imposte indirette, la capacità contributiva non sia incompatibile con la previsione di obbligazioni tributarie solidali a carico di soggetti diversi dal debitore principale.
La Corte di Cassazione, facendo proprio questo orientamento, ha consolidato la regola secondo cui sono obbligate al pagamento dell’imposta di registro le parti in causa, ossia coloro che hanno partecipato al giudizio ed hanno un interesse giuridicamente qualificato al suo esito (cfr. Cass. ord. n. 31252/2021).
La solidarietà passiva, quindi, si estende anche a soggetti che, pur non destinatari esclusivi della pretesa impositiva, siano convenuti nel processo e coinvolti nel rapporto sostanziale (cfr. Cass. n. 16745/2010; Cass. n. 4805/2011).