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Entrate, accogliendo le tesi difensive sostenute dall’avv. Michele Di Fiore nell’interesse del contribuente, al quale era richiesto il pagamento di imposte e sanzioni di circa 200 mila euro.

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società cooperativa per l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, con contestuale estensione della pretesa tributaria nei confronti di un soggetto ritenuto amministratore di fatto e qualificato dall’Ufficio come coobbligato per il pagamento delle imposte, oltre che destinatario delle sanzioni.

L’avv. Di Fiore sostiene l’esistenza di una normativa idonea a configurare una responsabilità solidale dell’amministratore di fatto per i debiti tributari della società, evidenziando come il principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali comporti l’esclusiva imputabilità delle obbligazioni fiscali in capo all’ente. In particolare, il difensore chiarisce che l’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 disciplina un’ipotesi speciale e derogatoria, riferita a fattispecie tipizzate e non estensibile in via analogica al di fuori del perimetro normativo previsto.

Con l’ordinanza citata, la Suprema Corte condivide l’impostazione dell’avv. Di Fiore, affermando che non esiste una responsabilità automatica dell’amministratore, neppure di fatto, per i debiti fiscali della società in assenza di una specifica previsione legislativa che ne sancisca la coobbligazione o una forma di successione nel debito tributario. La sola dimostrazione del ruolo gestorio non è sufficiente a fondare la pretesa erariale.

Parimenti, con riferimento alle sanzioni amministrative, la Corte ribadisce la centralità dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo il quale le sanzioni relative a rapporti tributari facenti capo a una società dotata di personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alla persona giuridica stessa, salvo il caso – non dimostrato nella specie – in cui l’ente costituisca una mera “cartiera” o uno schermo fittizio privo di reale operatività.

La decisione costituisce un’importante conferma dei principi di legalità e tipicità in materia di responsabilità tributaria, riaffermando che l’estensione della pretesa fiscale alla persona fisica richiede un preciso fondamento normativo e un rigoroso accertamento dei presupposti di fatto.