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Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi segnala una importante pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria (Ordinanza n. 636/2026, depositata il 12 gennaio 2026), che interviene in materia di accertamenti fondati sulla esistenza di un “socio occulto” e sulla conseguente imputazione per trasparenza di utili extracontabili.

La vicenda trae origine da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società cooperativa operante nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati. L’Agenzia aveva ritenuto che il contribuente, già qualificato come amministratore di fatto, fosse anche socio occulto al 100% della società e, in quanto tale, beneficiario degli utili non dichiarati. Su tale presupposto era stata disposta l’imputazione del maggior reddito in capo alla persona fisica.

Con l’ordinanza citata, la Suprema Corte accoglie la tesi dell’avv. Michele Di Fiore e rigetta il ricorso dell’Agenzia, affermando un principio di particolare rilievo sistematico: la qualifica di amministratore di fatto non comporta automaticamente la prova della qualità di socio occulto. La partecipazione societaria, anche se non formalizzata, deve essere oggetto di specifica dimostrazione e il relativo onere probatorio grava sull’Amministrazione.

La Corte ribadisce che, in sede di legittimità, non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito qualora i giudici tributari abbiano già escluso, con accertamento in fatto adeguatamente motivato, la sussistenza degli elementi idonei a dimostrare la qualità di socio occulto. Ne consegue che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, frequentemente richiamata nei casi di società a ristretta base partecipativa, presuppone comunque la previa prova della qualità di socio, non potendo operare in via automatica.

La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a circoscrivere l’utilizzo delle presunzioni tributarie entro limiti coerenti con i principi generali in materia di onere della prova, rafforzando le garanzie difensive del contribuente nei contenziosi fondati su ricostruzioni induttive o su interposizioni soggettive.