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Con l’approvazione del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, in particolare con  l’articolo 7, il legislatore è intervenuto sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 175), la cui disciplina sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2027.

È importante evidenziare un primo aspetto di carattere temporale: le novità in esame non troveranno applicazione immediata. Per l’anno 2026, infatti, rimane in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il quale non sono previste analoghe modifiche.

La prima novità riguarda la ridefinizione dei confini della giurisdizione tributaria. L’articolo 7 del D.Lgs. n. 141/2026 interviene sull’articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2024 per escludere espressamente dalla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria le controversie aventi ad oggetto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nella formulazione antecedente al correttivo, il Testo Unico ricomprendeva nell’oggetto della giurisdizione tributaria i tributi di ogni genere e specie — compresi quelli regionali, provinciali e comunali — e inseriva esplicitamente anche il contributo per il SSN. Con la nuova disposizione, le liti relative a questo specifico contributo vengono estromesse dal perimetro della giustizia tributaria.

La seconda linea d’intervento riguarda il coordinamento sistematico tra le norme sul processo e quelle in materia di sanzioni. Il legislatore ha infatti raccordato le disposizioni sulla conciliazione giudiziale con l’articolo 8 dello stesso D.Lgs. n. 141/2026, il quale modifica il Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. n. 173/2024).

In virtù di questo riassetto, in caso di conciliazione, la disciplina relativa alla riduzione delle sanzioni amministrative viene traslata direttamente all’interno del D.Lgs. n. 173/2024, mediante l’introduzione del nuovo articolo 69-tricies. Dal punto di vista sostanziale, restano confermate le percentuali di riduzione delle sanzioni già previste in caso di perfezionamento dell’accordo conciliativo, ossia il 40% del minimo nel primo grado di giudizio, il 50% del minimo nel secondo grado e il 60% del minimo nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Parimenti, rimane invariata la regola temporale secondo cui il versamento dell’importo dovuto o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del processo verbale.

Infine, l’intervento normativo ridisegna le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi presi in sede di conciliazione. L’articolo 102 del D.Lgs. n. 175/2024 viene coordinato con il nuovo articolo 69-tricies bis del Testo Unico delle sanzioni (D.Lgs. n. 173/2024), che disciplina l’aumento delle sanzioni per mancato o tardivo pagamento delle somme dovute. Qualora il contribuente ometta di versare le somme dovute o anche una sola delle rate successive alla prima entro il termine per il pagamento della rata seguente, l’Ufficio procederà al recupero delle somme residue dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni. La sanzione applicabile in questo caso viene determinata nella misura del 25% di ogni importo non versato, aumentato della metà (raggiungendo così un’aliquota effettiva del 37,5%) e calcolato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.