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Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (cosiddetto Decreto Correttivo Omnibus) introduce rilevanti modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo. Il provvedimento modifica la scansione temporale per l’ottenimento della certificazione del Tax Control Framework (TCF) e rimodula la gestione finanziaria e sanzionatoria dei versamenti derivanti dalle risposte a interpello.

Proroga del termine per la certificazione del TCF

L’articolo 17 del decreto dispone il differimento del termine entro cui i contribuenti devono produrre la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework).

Per i soggetti che hanno presentato la domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo nei periodi d’imposta 2024 e 2025, l’Agenzia delle Entrate procede all’ammissione anche in assenza della certificazione. Il termine per la trasmissione della documentazione slitta dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026.

Nuove modalità di versamento e rateazione degli importi

L’articolo 16 del decreto ridisegna le opzioni di pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta a interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono effettuare il versamento in un’unica soluzione, oppure richiedere una rateizzazione fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il versamento integrale o della prima rata scade entro 60 giorni dalla notifica della risposta dell’amministrazione finanziaria.

Sulle rate successive alla prima decorrono gli interessi, calcolati dal giorno seguente alla scadenza del primo pagamento.

Le medesime regole si applicano al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i rischi comunicati tempestivamente ed esaurientemente nei 120 giorni dalla notifica dell’esito della verifica dei requisiti.

Decadenza e inasprimento del quadro sanzionatorio

Il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata seguente determina la decadenza immediata dal beneficio della rateazione. Tale inadempimento comporta l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta.

L’articolo 34 del provvedimento inserisce il nuovo articolo 69-triecies ter all’interno del Testo Unico delle sanzioni tributarie. La norma stabilisce:

  1. una sanzione pari al 25% di ogni importo non versato;
  2. la sanzione aumenta della metà e si applica sul residuo debito di imposta;
  3. applicazione degli interessi annui del 4% decorrenti dalla data di versamento della prima rata.

La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si verifica la decadenza dal piano rateale.