La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli conferma l’obbligo del contraddittorio preventivo anche in materia di tributi locali, consolidando l’orientamento già espresso sul tema dello schema d’atto. Con la sentenza n. 14048/2026, la venticinquesima sezione annulla integralmente un avviso di accertamento TARI relativo all’anno d’imposta 2022 emesso dal concessionario della riscossione.
La decisione si fonda su una duplice linea difensiva curata dall’avv. Gennaro Nunziato.
In via procedimentale, i giudici rilevano la violazione dell’art. 6-bis della Legge n. 212/2000. L’omessa notifica dello schema d’atto prodromico priva il contribuente del diritto al contraddittorio preventivo ed effettivo, determinando l’annullabilità dell’atto impugnato.
L’accoglimento del vizio procedimentale per la mancata emissione dello schema d’atto per i tributi locali, si pone in continuità con il precedente ottenuto di recente dall’avv. Nunziato con la sentenza n. 11931/2026, depositata il 16.07.2026, emessa dalla CGT di primo grado di Napoli.
Nel merito, la sentenza accoglie pienamente le ragioni relative alla non imponibilità delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali. L’avv. Gennaro Nunziato dimostra il pieno adempimento dell’onere probatorio attraverso formulari, registri MUD, contratti di smaltimento e perizia tecnica asseverata. La pronuncia ribadisce che la mancata dichiarazione iniziale non preclude la spettanza dell’esenzione laddove la prova della produzione autonoma di rifiuti speciali risulti fornita in giudizio.
Infine, la decisione recepisce l’efficacia espansiva del giudicato esterno maturato sulle annualità precedenti per il medesimo immobile e per la medesima attività produttiva, confermando la tassabilità delle sole aree adibite ad uffici.
