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L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli dispone lo sgravio della cartella di pagamento e del ruolo a carico della società difesa dagli avv.ti Michele Di Fiore e Gennaro Nunziato, per un importo complessivo di €.2.302.064,90 richiesti a titolo di IRES, sanzioni e interessi.

La vicenda trae origine da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973. L’Agenzia limita all’80% l’utilizzo delle perdite pregresse portate in compensazione delle sopravvenienze attive maturate in sede di concordato preventivo in continuità, applicando la disciplina ordinaria dell’art. 84 TUIR.

Nel ricorso presentato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la difesa degli avv.ti Di Fiore e Nunziato evidenzia l’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. La norma stabilisce che, nei casi di concordato di risanamento, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse, senza applicazione del limite dell’80%.

Questa disciplina mira a garantire la neutralità fiscale del risanamento aziendale e a preservare la continuità dell’impresa, evitando che vengano sottratte risorse destinate al soddisfacimento dei creditori e al rilancio produttivo.

A seguito del ricorso e delle interlocuzioni amministrative, l’Agenzia delle Entrate riesamina la posizione e supera l’orientamento iniziale. L’Agenzia adotta il provvedimento di sgravio dell’intero importo e richiede alla Corte l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Questo esito conferma la rilevanza di una corretta interpretazione delle norme fiscali speciali poste a tutela delle imprese in fase di ristrutturazione e risanamento del debito.