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Il caso concreto: la Banca e la cliente addivengono ad un accordo transattivo per una somma dovuta dalla prima alla seconda in conseguenza della perdita subita dalla cliente a causa della mancata informativa sulla rischiosità dell’operazione all’atto di un investimento effettuato tramite la Banca. La Banca corrisponde la somma praticando la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, perché considera la somma corrisposta a titolo di reddito di capitale. Poiché ha operato quale sostituto di imposta, versa la ritenuta all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente chiede all’Agenzia il rimborso della ritenuta praticata in quanto illegittima. Avverso il silenzio rifiuto propone ricorso.

La Corte di Giustizia di primo grado di Napoli accoglie la tesi dell’avv. Di Fiore. I giudici ritengono che la somma corrisposta alla cliente-contribuente non ha natura reddituale e pertanto non deve essere sottoposta ad imposizione per il tramite della sostituzione di imposta praticata dalla Banca. Ciò in accoglimento della tesi difensiva la quale è stata così impostata.

La Banca acquista per conto della cliente obbligazioni subordinate del Monte Paschi di Siena per un investimento patrimoniale. A causa della nota crisi del MPS, della successiva conversione obbligatoria in azioni delle obbligazioni acquistate e della loro successiva vendita, la cliente subisce una consistente perdita rispetto all’investimento iniziale. Viene avviata azione civile per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una condotta negligente della Banca intermediaria, la quale, all’atto dell’investimento, non aveva informato debitamente la cliente. Si raggiunge un accordo transattivo. La somma transatta “reintegra” – solo parzialmente – il soggetto danneggiato, che ha visto ridotto il proprio patrimonio inizialmente investito. Anche a seguito dell’indennizzo ricevuto, la somma complessivamente realizzata è inferiore rispetto a quella iniziale investita. Per  questa ragione essa non costituisce reddito imponibile – manca anche il presupposto fattuale: incasso di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente investita –  ma è il risarcimento per la perdita patrimoniale subita a causa del comportamento negligente della Banca di intermediazione, che è venuta meno ai suoi doveri di informativa. L’indennizzo percepito dalla cliente della Banca non concorre alla formazione del suo reddito, in quanto esso costituisce il ristoro – parziale – di un danno emergente. Esemplificando, prima la cliente aveva 100, investiti in obbligazioni, a seguito realizzo azioni, nella quali le originarie obbligazioni sono state convertite, e sommata anche l’indennizzo incassato, alla fine essa ha 70. A sostegno della propria tesi, l’avv. Di Fiore richiama la risoluzione n. 3/2017 relativa ad un caso analogo a quello in causa nonché la risposta ad interrogazione parlamentare 23.6.2016 n. 3-02923.

L’Agenzia afferma che la somma è da tassare in quanto corrisposta a titolo di perdita di reddito legata ad un mancato guadagno.

I giudici accolgono il ricorso e statuiscono che “la somma ricevuta dal ricorrente esula certamente dal pregresso rapporto di gestione amministrata del risparmio …[…]… essa attiene ad un diverso tipo di rapporto che ha natura certamente risarcitoria e pertanto non può essere sottoposta a ritenuta a titolo di imposta; ed invero, in applicazione della regola di cui all’art. 6 comma 2 TUIR, devono ritenersi esenti da tassazione le somme erogate a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali, o che attengono al patrimonio (cd. danno emergente) ”. Infine, aggiungono che “ad ogni buon conto ciò che può essere sottoposto a ritenuta a titolo di imposta sono i plusvalori, realizzati nel periodo amministrato, degli investimenti, cioè i guadagni, e non certo – come ricorre nel caso di specie – le perdite, ovvero i minusvalori subiti; ed invero va ancora messo in luce

che, nel caso che ci occupa, anche la riscossione della somma riconosciuta … a titolo di risarcimento del danno, unitamente a quella conseguita dalla vendita delle azioni, sorte dalla conversione delle originarie obbligazioni, ha avuto comunque un risultato negativo, una minusvalenza, rispetto all’originario investimento.”