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L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica alla società cessionaria l’intimazione di pagamento perché la considera responsabile solidale dei debiti erariali maturati in capo alla società cedente, e ciò ai sensi dell’art. 2560 c.c.. La Corte accoglie la tesi degli avv.ti Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato, secondo la quale la contribuente non è corresponsabile ai sensi dell’art. 2560 cc, in quanto i crediti richiesti con l’intimazione non sono iscritti nei libri contabili obbligatori della cedente alla data di trasferimento del ramo di azienda a suo favore e la loro iscrizione è elemento costitutivo essenziale per la responsabilità del cessionario invocata dall’Ente.