Siamo lieti di condividere un’importante vittoria dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ottenuta dall’avv. Gennaro Nunziato in materia di esenzione IMU per gli alloggi sociali.
Con sentenza n. 2187/2026, depositata il 19 marzo 2026, la Corte accoglie l’appello e annulla un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2018 per un importo superiore a 84 mila euro.
La decisione recepisce le principali tesi sostenute dall’avv. Nunziato:
- erronea applicazione della normativa da parte del giudice di primo grado, in quanto la sentenza impugnata aveva applicato in modo inconferente la disciplina ICI anziché la normativa IMU sugli alloggi sociali, travisando il quadro normativo;
- corretta qualificazione degli immobili come “alloggi sociali”, ribadendo che l’esenzione IMU spetta quando gli immobili, pur appartenenti all’ente, sono destinati a locazione permanente per soggetti svantaggiati e presentano le caratteristiche oggettive previste dal D.M. 22 aprile 2008.
La difesa dimostra analiticamente, tramite relazione tecnica, che centinaia di immobili (unità abitative e pertinenze) possiedono i requisiti strutturali degli alloggi sociali e quindi rientrano nell’esenzione.
La sentenza si inserisce in un filone di numerose pronunce favorevoli ottenute dall’avv. Nunziato (cfr. sentenze nn. 186/2025 CGT Avellino; 2272/2025 CGT Salerno; 2270/2025 CGT Salerno; 3311/2025 CGT Salerno; 4084/2025 CGT Salerno; 7504/2025 CGT Campania II grado Campania).
Le decisioni convergono nel chiarire che l’esenzione IMU non spetta automaticamente agli immobili degli enti di edilizia pubblica, ma deve essere riconosciuta ogniqualvolta sia dimostrata la concreta natura di “alloggio sociale” secondo i parametri normativi.
Nel caso esaminato, questa natura è stata pienamente provata, con conseguente esclusione originaria del presupposto impositivo.