Esenzioni IRES, IRAP e IRPEF, rimborso IVA senza reciprocità: chi ne beneficia, a quali condizioni e dove si nascondono i rischi.
La 38ª edizione dell’America’s Cup si svolge a Napoli nel 2027, preceduta dalla Louis Vuitton Cup di Cagliari nel 2026. Per attirare squadre, organizzatori e fornitori da tutto il mondo, il legislatore costruisce un regime fiscale dedicato. L’obiettivo è la neutralità: chi partecipa all’evento non deve subire un carico fiscale che renda l’Italia meno competitiva di altre sedi.
Lo schema ricorda quello adottato per Expo Milano 2015 e per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le misure toccano tre fronti: il reddito delle società, il reddito delle persone fisiche e l’IVA.
Le norme di riferimento
Il regime deriva da due decreti:
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto fiscale), convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88. Il testo del Governo non contiene norme sull’evento: le inserisce il Senato in sede di conversione, all’art. 8, commi 4-novies e 4-decies;
- D.L. 26 giugno 2026, n. 108 (Decreto sport e grandi eventi), convertito dalla Legge 4 agosto 2026, n. 142. L’art. 3 estende le agevolazioni del primo decreto e introduce la misura sull’IVA.
Società e stabili organizzazioni: esenzione IRES e IRAP
Sono esenti da IRES e IRAP le persone giuridiche con sede legale in Italia costituite dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. L’esenzione vale anche per le stabili organizzazioni che l’ente organizzatore o le squadre istituiscono in Italia.
Il Decreto fiscale limita il beneficio agli enti costituiti nel 2026. Il Decreto sport elimina il vincolo: oggi conta il legame con l’evento, non l’anno di costituzione.
Persone fisiche: esenzione IRPEF
I redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo percepiti nel 2026 e nel 2027 sono esenti da IRPEF, ritenute e imposte sostitutive, se derivano da prestazioni rese all’ente organizzatore o alle squadre e sono correlate in modo diretto alla partecipazione all’America’s Cup.
In origine l’esenzione riguarda i soli non residenti. Il Decreto sport la estende a chi ha già la residenza fiscale in Italia.
Per chi si trasferisce in Italia per lavorare all’evento e acquisisce la residenza fiscale, i redditi concorrono all’imponibile nella misura del 35%. Questo regime non si cumula con quello dei lavoratori impatriati, con gli incentivi per il rientro dei ricercatori e con l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti.
Operatori extra-UE: rimborso IVA senza reciprocità
È la novità di maggiore peso pratico. Di regola un’impresa stabilita fuori dall’Unione ottiene il rimborso dell’IVA pagata in Italia (art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972) solo se il suo Stato garantisce lo stesso trattamento alle imprese italiane. Oggi la reciprocità esiste con Israele, Norvegia, Svizzera e Regno Unito.
L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 108/2026 aggiunge il comma 6-quinquies all’art. 7 del D.L. n. 96/2025 e supera questo limite. Imprese e professionisti di Paesi terzi accedono alla procedura dell’art. 38-bis.2, comma 1, anche in assenza di reciprocità, a tre condizioni:
- il rimborso riguarda l’IVA su acquisti e importazioni effettuati in Italia;
- gli acquisti servono a realizzare cessioni o prestazioni inerenti in modo diretto all’America’s Cup Napoli 2027;
- il richiedente non ha una stabile organizzazione in Italia.
La deroga è compatibile con il diritto europeo: la XIII Direttiva (86/560/CEE) consente agli Stati membri di chiedere la reciprocità, ma non li obbliga.
Restano ferme le regole generali. Nel periodo di riferimento il richiedente non deve effettuare in Italia operazioni per cui è debitore d’imposta; non contano le operazioni in reverse charge, i trasporti non imponibili ex art. 9 e le operazioni nel regime OSS. L’IVA deve essere detraibile secondo gli artt. 19 e seguenti.
Dal 1° gennaio 2027 il D.P.R. n. 633/1972 lascia il posto al Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026): i rinvii agli artt. 38-bis.2 e 38-ter valgono per gli artt. 118 e 120 del nuovo testo.
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