Le principali novità sono:
1. per accedere al concordato, è necessario non avere debiti tributari o contributivi relativi al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Tuttavia, i debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili;
2. i contribuenti possono essere ammessi anche se, entro il 31 ottobre, estinguono i debiti sopra menzionati o se il debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro. La norma non è chiara se la soglia di 5.000 euro si applica ai debiti tributari e contributivi separatamente o in totale;
3. i debiti dilazionati o sospesi non impediscono l’accesso al concordato, a condizione che non decadano i benefici della sospensione.
Ai sensi dell’articolo 22 del Dlgs 13/2024, se i requisiti di legge riguardanti l’assenza di debiti tributari o contributivi vengono meno durante il concordato, si può incorrere in decadenza dal concordato stesso. La verifica dei debiti è riferita al periodo d’imposta precedente (2023), e il venir meno del requisito riguarda le dilazioni o sospensioni in corso al momento dell’ingresso nel regime di concordato, che potrebbero decadere successivamente.