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La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’avv. Di Fiore e annulla la cartella di pagamento emessa a seguito del disconoscimento di un credito d’imposta per incremento occupazionale.

I motivi di impugnazione

Con i ricorsi di merito, tra gli altri motivi, la contribuente ha eccepito la nullità del ruolo e della cartella: a) per violazione del procedimento, in quanto il recupero del credito di imposta sarebbe dovuto avvenire con l’emissione di un accertamento (atto di recupero), e b) per difetto di motivazione, perché la rettifica riguardava il credito di imposta denunciato nel 2008, mentre il ruolo/cartella sono relativi alla liquidazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2009.

La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto entrambe le eccezioni.

  1. Con il ricorso per Cassazione, l’avv. Di Fiore ha denunciato la carenza di motivazione della cartella, perché essa: ha messo in discussione il credito d’imposta per incremento occupazionale senza fornire alcuna spiegazione specifica;
  2. è stata emessa senza un previo avviso di accertamento, negando alla contribuente la possibilità di comprendere le ragioni della ripresa fiscale e di contestarle adeguatamente;
  3. ha operato una rettifica riferita alla dichiarazione dell’anno 2008, mentre la dichiarazione oggetto di liquidazione per la quale è stata emessa è quella dell’anno 2009.

La decisione della Cassazione

La Cassazione respinge il motivo fondato sulla necessità di un accertamento per operare la rettifica del credito di imposta “dovendosi ritenere che, nella fattispecie in esame, si verta pur sempre nell’ambito di un controllo cartolare riconducibile all’art. 36 bis, comma 2, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, anche in tema di disconoscimento di credito d’imposta, è legittimo il ricorso alla procedura di controllo automatizzato allorché, come nella fattispecie in esame, si riscontrino omissioni dichiarative che paiono agevolmente rilevabili ex actis, in relazione alle quali si è affermato che <<in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero>>.

Accoglie il ricorso per ciò che concerne il difetto di motivazione della cartella e per l’effetto annulla il recupero del credito di imposta di circa 1,5 milioni di euro perché ”..ove si abbia riferimento al fatto, incontroverso, che le somme richiesta ….riguardava[no] la pretesa fondata su disconoscimento del credito d’imposta per l’anno precedente 2008, sebbene il controllo cartolare sul Modello Unico 2010 riguardasse l’anno 2009 – deve ritenersi che il settimo motivo, col quale la ricorrente si duole, in parte qua, della carenza motivazionale della cartella, sia fondato, alla stregua dei principi espressi da Cass. SU, 14 luglio 2022, n. 22281, trattandosi del primo atto col quale la contribuente – per la parte afferente al ruolo citato– veniva resa edotta della pretesa impositiva. Non può, in relazione ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte (Cass. SU n. 22281/2022), ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito motivazionale quanto osservato dalla CTR in punto di conformità della cartella ai requisiti stabiliti dal d.m. n. 321/1999, non recando, infatti, la cartella, riprodotta telematicamente in atti, traccia alcuna delle ragioni di fatto e di diritto giustificative del disconoscimento e del conseguente recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale riferito all’anno 2008“.

Il commento dell’avv. Di Fiore

“Si tratta di una sentenza di grande rilievo – commenta l’Avv. Michele Di Fiore, che ha  difeso la contribuente – perché ribadisce che l’obbligo di motivazione degli atti impositivi è un principio cardine del nostro ordinamento tributario. Non è sufficiente che una cartella sia formalmente conforme a un modello ministeriale: essa deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa esercitare il proprio diritto di difesa in modo pieno ed effettivo.”

Questa decisione rafforza un orientamento giurisprudenziale fondamentale per la tutela dei contribuenti e delle imprese, riaffermando che il diritto alla difesa non può essere compresso da atti impositivi privi di una chiara ed esaustiva motivazione. Il nostro studio continuerà ad impegnarsi nella difesa della legalità tributaria per la tutela  dei diritti dei contribuenti.