L’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società. Capita spesso che l’Agenzia notifichi un atto impositivo ad una società già estinta.
Con questo approfondiremo capiamo chi deve impugnare l’atto per evitare che la pretesa dell’Agenzia si consolidi.
La prima norma da richiamare per la risoluzione del quesito è l’art.28 del D.Lgs. 175/2014.
Il comma 4 dell’art. cit. prevede che ai “soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
Con riguardo agli effetti concreti della norma, con le sentenze n. 6743 del 2 aprile 2015 e la n.2916 del 7 febbraio 2018, la Cassazione chiarisce che l’effetto costitutivo della cancellazione dal Registro delle Imprese è “congelato” e rinviato per 5 anni dalla data di cancellazione, anche ai fini processuali tributari.
Pertanto, a seguito dell’introduzione del Dlgs 175/2014, la società estinta sta in giudizio per il tramite del suo ultimo rappresentate legale.
Ne consegue che, per tutto il periodo stabilito dalla norma (cinque anni), la società non perde la capacità processuale. La rappresentanza organica permane in capo al precedente liquidatore, in virtù di una prorogatio ex lege, e nel passaggio da un grado all’altro di giudizio la società, in persona del liquidatore “prorogato”, è legittimata a proporre e ricevere l’impugnazione. La procura rilasciata dal liquidatore deve indicare che lo stesso è munito dei poteri di rappresentanza della società per effetto dell’art. 28, 4° comma cit..
Come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l’art. 28 cit. non opera retroattivamente. Esso è applicabile alle sole cancellazioni/cessioni successive alla sua entrata in vigore.
Trascorsi cinque anni dalla cancellazione, sono legittimati ad impugnare l’atto i soggetti che all’atto dell’estinzione facevano parte della compagine sociale (ex soci). Secondo la giurisprudenza costante di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 cc., si realizza la successione dei soci nelle obbligazioni della medesima (cfr. Cass. nn.9094/2017 e 15035/2017).