Skip to main content

Con recenti pronunce (nn.1690/2023 e 2007/2023), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia statuisce che la clausola penale apposta al contratto di locazione non determina un’autonoma obbligazione tributaria. La clausola non ha carattere di autonomia rispetto al contratto, ma ha lo scopo di rafforzare il vincolo tra le parti. Pertanto, essa è dipendente dalla obbligazione principale ex art 21 co 2 TU 131/1986 e la sua apposizione non comporta il pagamento di una ulteriore imposta di registro fissa di euro 200,00 rispetto a quella proporzionale dovuta per il contratto.