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È stata definita con successo una complessa controversia avente ad oggetto iscrizioni ipotecarie su beni immobili e il sottostante avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, mai notificato, del valore complessivo di €. 290.000.

I motivi di impugnazione avevano ad oggetto: a) l’omessa notifica dell’avviso di accertamento con richiesta di annullamento dello stesso per intervenuta decadenza; b) la nullità delle iscrizioni ipotecarie per carenza di valido titolo (ruolo/accertamento impoesattivo) per effettuare le iscrizioni ipotecarie; in aggiunta, le iscrizioni ipotecarie sono illegittime perchè: c) le ipoteche non sono state precedute dall’avviso di iscrizione ipotecaria che è imposto a pena di nullità per garantire il contraddittorio endoprocedimentale; d) hanno per oggetto immobili costituiti in fondo patrimoniale e il credito erariale non riguarda fatti riferiti a bisogni familiari.

L’Agenzia si costituisce in giudizio e produce in giudizio la copia integrale dell’avviso di accertamento asseritamento notificato al contribuente, su cui è fondata la pretesa ed iscritte le iscrizioni ipotecarie.

In conseguenza della produzione documentale dell’Agenzia, l’avvocato Gennaro Nunziato propone motivi aggiunti ex art. 24 del Dlgs n. 546/92 eccependo:

a) in via principale, l’intervenuta decadenza della pretesa contenuta nell’accertamento perché lo stesso non risulta correttamente notificato; 

b) in via subordinata, anche laddove venisse accertata la rituale notifica dell’accertamento, ed a prescindere dalla sua mancata impugnazione entro i termini di legge, il quantum richiesto dall’Agenzia deve essere rideterminato. L’accertamento è stato emesso nei confronti del contribuente per la presunta distribuzione di utili extra contabili in conseguenza dei maggiori ricavi accertati in capo alla società, di cui il contribuente era socio. L’originaria pretesa contenuta nell’accertamento societario è stata rideterminata e sostituita da quella risultante dall’accordo conciliativo sottoscritto dalla società e l’Agenzia; questo costituisce il nuovo titolo esecutivo in luogo dell’originario accertamento societario. Con la conciliazione giudiziale, il maggior reddito di impresa accertato in capo alla società è stato ridotto. Di conseguenza, i presunti utili extra contabili distribuiti al socio non possono più essere considerati quelli derivanti dall’originario accertamento societario perché lo stesso non esiste più, essendo stato sostituito dall’accordo conciliativo.

Parallelamente alla proposizione dei motivi aggiunti, l’avvocato Gennaro Nunziato avvia un’interlocuzione con l’Agenzia al fine di addivenire ad un accordo conciliativo fondato sulla circostanza che in virtù del vincolo di pregiudizialità-dipendenza, che sussiste tra la pretesa societaria e quella del socio, l’accertamento personale emesso nei confronti del contribuente deve essere rideterminato in proporzione alla riduzione dell’accertamento societario risultante dall’accordo conciliativo.

La conciliazione sottoscritta dalla società non era chiara e conteneva alcuni errori materiali. Ciò ha comportato che l’avvocato Gennaro Nunziato, partendo dalle maggiori imposte definite in capo alla società ha dovuto ricostruire empiricamente il maggiore reddito conciliato ai fini Ires in capo alla società, da considerare ai fini della conciliazione del reddito (maggiori utili) accertabile in capo al socio.

L’Agenzia ha condiviso la ricostruzione dell’avvocato Gennaro Nunziato e ciò ha comportato che l’accertamento originariamente accertato in capo al contribuente, dell’importo complessivo di €. 290.000, è stato definito in sede di conciliazione in €. 21.000, comprese sanzioni ed interessi.

Determinante è stato l’impegno dell’avvocato Gennaro Nunziato, che ha impostato una strategia articolata su più fronti, che ha consentito di definire la controversia con un risultato favorevole e con una riduzione superiore al 90% delle somme inizialmente richieste.