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Il recente Decreto Legge n. 84/2025, noto come “Decreto Fiscale”, ha introdotto una rilevante novità normativa: l’estensione delle regole, non prive di complessità, in materia di riporto delle perdite anche alle operazioni di conferimento d’azienda, già previste per le scissioni societarie.

Il nuovo perimetro applicativo

Con l’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 84/2025, le disposizioni contenute nel comma 10 dell’art. 173 TUIR — originariamente applicabili alle scissioni — vengono ora estese anche ai conferimenti disciplinati dall’art. 176 TUIR. Si tratta, in particolare, delle norme riguardanti il riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi non dedotti e dell’eccedenza ACE. Tali regole vengono così applicate anche alla società conferitaria, la quale eredita la situazione fiscale della conferente, con riferimento al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato prima del conferimento.

Vitalità economica e patrimonio trasferito: il cambio di prospettiva

Il rinvio normativo al comma 7 dell’art. 172 TUIR impone la verifica dei c.d. test di vitalità economico-patrimoniale per determinare la legittimità del riporto delle posizioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria interpretazione con la circolare n. 31/E del 2022, limitando l’analisi di vitalità al solo compendio patrimoniale effettivamente trasferito alla beneficiaria (ora, conferitaria), superando l’orientamento precedente (circolare n. 9/E/2010), che invece considerava l’intero patrimonio della società scissa o conferente.

Coerenza sistematica e dubbi interpretativi

Questo nuovo approccio appare più coerente con la natura della scissione e del conferimento, che frammentano e non aggregano patrimoni (come avviene invece nella fusione). Tuttavia, il legislatore sembra fondare questa impostazione su una presunzione: che le perdite trasferite siano generate proprio dal ramo d’azienda oggetto di conferimento. Una presunzione che, secondo l’attuale prassi, è in realtà esclusa.

Il comma 4 dell’art. 173 TUIR distingue infatti due casi:

  • un criterio proporzionale di riparto delle perdite in base al patrimonio trasferito;
  • un criterio “causale”, che consente di attribuire la posizione fiscale alla beneficiaria solo se direttamente correlata a specifici elementi patrimoniali trasferiti.

Se però, come afferma la stessa Agenzia, non è possibile individuare un nesso causale tra perdite e patrimonio conferito, allora appare incoerente richiedere un test di vitalità basato proprio su quel compendio.

Un bivio interpretativo

L’interprete si trova di fronte a due alternative logiche:

  1. Attribuire rilevanza al nesso causale: e allora ha senso limitare la verifica al patrimonio conferito.
  2. Negare ogni relazione causale: in tal caso, dovrebbe applicarsi solo il criterio proporzionale generale, senza test specifici sul ramo trasferito.

Tentare di combinare entrambi i criteri — come sembra fare l’attuale prassi — genera un’ibridazione che rischia di risultare priva di coerenza sistematica.

Le implicazioni pratiche

Nel caso in cui il compendio trasferito costituisca un’azienda o un ramo d’azienda, il riporto delle posizioni fiscali è subordinato al rispetto dei test di vitalità economica. Ma ciò impone complesse ricostruzioni contabili: occorrerà isolare dati storici riferibili solo ai beni oggetto di conferimento, spesso in assenza di contabilità separata o sezionale.

Questo comporta:

  • la necessità di selezionare e ricostruire dati economici con criteri soggettivi;
  • l’eventualità di dover ripartire costi comuni tra più rami d’azienda;
  • un elevato rischio di contenzioso, qualora i criteri utilizzati non vengano condivisi dall’Amministrazione finanziaria.

L’estensione della disciplina sulle perdite fiscali ai conferimenti d’azienda, seppur coerente con l’assetto delle scissioni, solleva perplessità giuridiche e pratiche. L’interprete e l’operatore sono chiamati a muoversi in un terreno incerto, dove la coerenza tra norme e prassi risulta ancora parziale. In attesa di ulteriori chiarimenti, l’onere documentale e ricostruttivo rischia di trasformarsi in un aggravio significativo per le imprese.