Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, il 4 giugno 2025, il decreto legislativo che introduce interventi correttivi e integrativi a vari comparti della riforma fiscale. Il testo contiene disposizioni rilevanti anche in materia di giustizia tributaria, con modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 e al Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), oltre che al D.Lgs. n. 220/2023. L’entrata in vigore del decreto è prevista per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Finalità del provvedimento
Le modifiche contenute nell’articolo 16 del decreto mirano a razionalizzare alcune disposizioni dei decreti attuativi della riforma fiscale, in attuazione della legge n. 111/2023. Tra gli obiettivi principali figurano la digitalizzazione integrale del processo tributario telematico e la semplificazione delle regole procedurali.
In particolare, viene rafforzata la fase esecutiva del processo tributario, attraverso la completa informatizzazione del giudizio di ottemperanza, e viene corretta un’asimmetria relativa all’applicabilità della conciliazione fuori udienza in Cassazione.
Sintesi delle modifiche più rilevanti
Certificazione di conformità informatica (art. 25-bis, comma 5-bis)
Il giudice non può considerare documenti cartacei se nel fascicolo telematico non è presente una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità rispetto al documento analogico detenuto dal difensore. La modifica supera il precedente riferimento all’originale.
Deliberazioni del collegio (art. 35, comma 1)
Viene precisato che è il Presidente del collegio a dare lettura immediata del dispositivo della sentenza. In alternativa, la Corte può riservare il deposito del dispositivo presso la segreteria, con obbligo di comunicazione alle parti costituite entro sette giorni.
Pagamento del tributo in pendenza di giudizio (art. 68, comma 2)
Il rimborso d’ufficio delle somme versate in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla sentenza favorevole non è più limitato alle pronunce di primo grado, ma si estende a tutti i gradi di giudizio.
Giudizio di ottemperanza (art. 70, comma 2)
In assenza di un termine specifico per l’adempimento della sentenza, la messa in mora può avvenire anche tramite posta elettronica certificata (PEC), in coerenza con la digitalizzazione della fase esecutiva.
Conciliazione fuori udienza (art. 48, comma 4-bis)
L’istituto della conciliazione fuori udienza diventa applicabile a tutti i giudizi pendenti in Cassazione, non solo a quelli introdotti dopo il 4 gennaio 2024. La norma punta a favorire la definizione anticipata delle liti e a ridurre l’arretrato accumulato presso la Corte.
Il decreto correttivo rappresenta un passo ulteriore nel processo di riforma della giustizia tributaria, volto a renderla più moderna, efficiente e coerente con le esigenze operative dei contribuenti e degli operatori del diritto. L’ampliamento delle possibilità di conciliazione, la centralità del processo digitale e l’estensione delle garanzie processuali costituiscono elementi chiave della nuova impostazione.