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Con la sentenza n. 16361/2026, depositata il 28 ottobre 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso e annulla l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2021 emesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l., società di progetto di Municipia S.p.A., concessionaria del Comune di Napoli per le entrate comunali. L’atto chiede il pagamento di 3.908 euro di imposta, oltre a sanzioni e interessi.

Il caso

Nel 2021 la contribuente acquista un immobile a Napoli. Lo fraziona in tre unità catastali collegate tra loro, vi trasferisce la residenza e lo destina a propria abitazione. Nel 2024 riunisce le tre unità in un solo immobile. Il concessionario nega l’esenzione per abitazione principale e notifica l’avviso di accertamento.

La difesa

Il ricorso è curato dall’avv. Michele Di Fiore e dall’avv. Lorena Di Fiore e contesta l’atto su tre piani:

  • nel merito, sostiene il diritto all’esenzione per abitazione principale e denuncia l’errata determinazione del periodo di possesso;
  • sulla legittimazione, contesta il potere di accertamento del concessionario e solleva la questione di costituzionalità dell’art. 3, comma 14-septies, L. n. 15/2025;
  • sul procedimento, eccepisce l’omessa notifica dello schema d’atto previsto dall’art. 6-bis della L. n. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023.

Il ricorso produce effetti già in corso di giudizio. Il concessionario rettifica l’atto, ricalcola l’imposta per singoli periodi e riconosce l’esenzione per l’unità in cui la contribuente risiede.

Cosa recepisce la Corte

La Corte considera assorbente e decisivo il vizio procedimentale. L’art. 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente obbliga i Comuni, e i loro concessionari, a notificare al contribuente uno schema dell’atto. Il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni prima dell’accertamento definitivo.

Per il giudice la notifica dello schema d’atto è un adempimento indispensabile a garanzia del contraddittorio, come stabilisce il novellato art. 1 dello Statuto. Il contribuente ha diritto di conoscere le contestazioni e di difendersi prima che l’atto diventi definitivo. Questo diritto pesa ancora di più in una materia regolata da orientamenti giurisprudenziali in evoluzione, come l’esenzione IMU per unità contigue. Se lo schema d’atto manca, l’accertamento è annullabile, a prescindere dalla fondatezza della pretesa nel merito.

Sulle questioni di merito la Corte segue l’orientamento della Cassazione (ord. n. 28420/2025 e n. 4498/2026), che limita l’esenzione IMU a una sola unità catastale. Il vizio procedimentale, però, travolge l’intero atto. La Corte accoglie il ricorso e annulla l’accertamento.

Un orientamento consolidato

È la terza pronuncia ottenuta da Di Fiore Nunziato avvocati tributaristi in pochi mesi sul contraddittorio preventivo nei tributi locali:

  1. sentenza n. 11931/2026, depositata il 16 luglio 2026: la CGT di Napoli annulla un accertamento IMU del Comune di Capri;
  2. sentenza n. 14048/2026: la CGT di Napoli annulla un accertamento TARI emesso dal concessionario della riscossione;
  3. sentenza n. 16361/2026: la CGT di Napoli annulla l’accertamento IMU del concessionario del Comune di Napoli.

Le tre decisioni affermano lo stesso principio. L’obbligo dello schema d’atto vale per IMU e TARI, vale per i Comuni e per i concessionari, e la sua violazione rende annullabile l’accertamento. Chi riceve un avviso di accertamento per tributi locali non preceduto dallo schema d’atto ha uno strumento di tutela da far valere in giudizio.