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Con la sentenza n.11931/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli afferma con forza la centralità del diritto al contraddittorio preventivo, introdotto dall’art. 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000), sancendone l’applicazione generalizzata anche ai tributi locali.

La decisione nasce dal ricorso promosso dall’avv. Gennaro Nunziato a tutela di un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2019 emesso dal Comune di Capri. L’atto impositivo richiedeva il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione.

La difesa del contribuente eccepisce, in via assorbente, la nullità dell’avviso di accertamento per non essere stato preceduto dalla notifica dello “schema di atto” previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 212/2000 (come modificato dal D.Lgs. 219/2023). La norma impone all’Amministrazione, ivi compresi gli enti locali, di trasmettere preventivamente al contribuente una bozza dell’atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni, prima di poter procedere alla notifica dell’atto definitivo.

Il Comune di Capri si era costituito in giudizio sostenendo tesi interpretative volte a limitare la portata dello Statuto del Contribuente, in particolare la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo per i tributi locali, in assenza di specifiche norme regolamentari interne.

La Corte accoglie la tesi dell’avv. Gennaro Nunziato.

La sentenza chiarisce che l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo e informato è imposta dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000 a pena di annullabilità dell’atto stesso. Di conseguenza, cade qualsiasi interpretazione minimalista avanzata dagli enti locali: non esiste alcuna deroga per la fiscalità locale, né l’obbligo può essere subordinato a recepimenti regolamentari da parte dei singoli Comuni.

Inoltre, la Corte rileva che il Comune non fornisce alcuna prova dell’effettivo invio e della ricezione dello schema d’atto da parte del destinatario, limitandosi a produrre una copia analogica di un protocollo interno. Da qui l’annullamento integrale della pretesa tributaria e la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

La sentenza rappresenta una vittoria di rilievo per la tutela dei diritti dei contribuenti, confermando che il contraddittorio endoprocedimentale è un pilastro a garanzia del giusto procedimento tributario.