Negli ultimi anni il legislatore ha potenziato il sistema delle agevolazioni fiscali per incentivare l’innovazione e lo sviluppo economico in aree territoriali svantaggiate. In tale contesto si inserisce il cumulo tra due strumenti fondamentali: da un lato, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”; dall’altro, il bonus ZES (Zone Economiche Speciali). La combinazione di questi incentivi offre un’opportunità rilevante per le imprese, ma pone anche numerosi interrogativi applicativi, sia sotto il profilo sostanziale che dichiarativo.
Il contesto normativo: due agevolazioni complementari
L’agevolazione ZES è prevista per gli investimenti effettuati in zone specifiche del Mezzogiorno, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica. Essa si traduce in un credito d’imposta calcolato sulla base del costo dei beni strumentali acquistati e destinati a strutture produttive localizzate nelle ZES, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, e ulteriori normative di attuazione.
Parallelamente, il credito d’imposta 4.0 è destinato all’acquisto di beni materiali e immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (ai sensi della legge di Bilancio 2020 e successive modifiche). Tra i requisiti chiave vi è l’interconnessione del bene, documentata con perizia asseverata.
Il cumulo: quando è possibile?
Il principio generale, confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2021, è che il cumulo tra agevolazioni fiscali è consentito a condizione che la somma dei benefici non superi il costo effettivamente sostenuto. Dunque, è possibile cumulare il credito d’imposta ZES con quello per investimenti 4.0, ma è necessario fare attenzione a non oltrepassare il 100% dell’investimento agevolabile.
Anche la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del credito 4.0 deve essere considerata nel calcolo del cumulo, per evitare il superamento del tetto massimo ammesso.
Criticità sull’anno di riferimento: F24 e modello Redditi
Uno dei principali dubbi riguarda l’anno da indicare nel modello F24 per la compensazione del credito 4.0 in caso di acquisto del bene in un anno (es. 2024) e interconnessione nell’anno successivo (es. 2025).
La prassi amministrativa, in particolare la risoluzione 25/E/2024 e le FAQ del 16 aprile 2024, chiarisce che:
- nel modello F24 va indicato l’anno di completamento dell’investimento (2024), anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2025;
- nel modello Redditi, il credito d’imposta va esposto nel quadro RU del periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento (2024), specificando l’avvenuta interconnessione nel periodo successivo tramite l’apposita colonna (RU130, col. 6).
4. Raccomandazioni operative
Per evitare contestazioni o errori formali che potrebbero compromettere la fruizione del credito, si suggerisce:
- verificare con precisione la data di completamento dell’investimento (anche per beni consegnati in leasing) e la data di effettiva interconnessione;
- conservare perizia asseverata o altra documentazione tecnica che attesti l’interconnessione;
- non confondere il momento dell’interconnessione con quello dell’effettuazione dell’investimento, specie in ottica di corretta compilazione della dichiarazione;
- coordinare gli adempimenti dichiarativi tra credito ZES e credito 4.0, anche alla luce delle eventuali comunicazioni integrative richieste (es. per la ZES unica).
Il cumulo tra bonus ZES e credito d’imposta 4.0 rappresenta un’occasione rilevante per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate che investono in tecnologia e innovazione. Tuttavia, l’applicazione coordinata di queste agevolazioni richiede una gestione tecnica e fiscale molto accurata. Il supporto di un professionista esperto in diritto tributario diventa, quindi, essenziale per cogliere al meglio le opportunità offerte e per gestire correttamente gli obblighi documentali e dichiarativi.