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Con L.85/2023 è stato convertito il cd. Decreto Lavoro. Confermato il taglio del cuneo fiscale. Ai sensi dell’art. 39, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero applicabile sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (con esclusione del lavoro domestico), è incrementato di 4 punti percentuali. Pertanto, lo sconto contributivo è pari al: 6%, se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro; 7%, se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 1.923 euro. L’incremento della percentuale di esonero non produce ulteriori effetti sul rateo di tredicesima e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.