a cura dell’avv. Lorena Di Fiore
Napoli, lì 20/01/2024
A partire dalla sua data di entrata in vigore – dal 4.1.2024 – il contribuente non deve proporre più obbligatoriamente il ricorso reclamo e non può più formulare una proposta di mediazione, ma deve proporre il ricorso nella modalità ordinarie.
La legge delega per la riforma tributaria – legge n.111/2023 – sotto l’art.19 impartisce il principio di rafforzare, e non eliminare, gli “istituti deflativi operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio…”.
Non è chiara la ragione per la quale il legislatore delegato ha abrogato l’art.17-bis. Una ipotesi potrebbe essere quella di voler semplificare le procedure di lavoro del fascicolo giudiziario da parte dell’Ente impositore per “liberare” risorse umane da dedicare al “nuovo” istituto dell’autotutela rafforzata. Staremo a vedere quali saranno i risultati.
Sta di fatto che l’abrogazione dell’art.17-bis comporta la violazione del principio della legge delega di riforma sopra commentato e considerata la efficacia ultrattiva dell’art.17-bis potrebbe essere sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma abrogativa per eccesso di delega.
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L’abrogazione dell’istituto del ricorso reclamo pone problemi applicativi in merito alla individuazione esatta della sua data di entrata in vigore ed in relazione ai procedimenti che erano in corso alla data della sua eliminazione dall’ordinamento giuridico…