a cura di Riziero Alvino
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 1668 del 23 gennaio 2025, ha confermato il pregresso orientamento secondo cui è illegittima la cartella di pagamento emessa da un concessionario del servizio di riscossione/agente della riscossione territorialmente incompetente.
La Corte Suprema ha chiarito che le disposizioni di legge che prevedono la competenza per territorio ad emanare gli atti di riscossione, e segnatamente gli artt. 12, primo comma, e 24, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, delimitano la competenza del concessionario con riguardo a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento. Pertanto, la circostanza che la cartella esattoriale non è ancora atto esecutivo ma costituisce solo una formale intimazione di pagamento non esclude che la stessa possa essere legittimamente emessa soltanto dal concessionario territorialmente competente in base alla normativa sopra citata.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, confermando il suo precedente orientamento (ex multis, Cass. 19577/2017), la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità della cartella di pagamento emessa da un concessionario/agente della riscossione territorialmente incompetente.