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I contribuenti che hanno versato alla Regione Campania somme a titolo di IRBA possono chiedere il rimborso delle somme perché detta imposta è illegittima dalla sua istituzione in quanto contraria alla normativa europea.

La Legge n. 158/1990 prevede l’introduzione di un’imposta sulla benzina per autotrazione; con il successivo D.Lgs. n. 398/1990, il Legislatore istituisce l’imposta stabilendo che “Le Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva”, conferendo la possibilità all’ente territoriale di fissare una specifica aliquota. La Regione Campania regolamenta l’imposta de qua con L.R. 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3.

L’art. l, par. 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione Europea, del 16 dicembre 2008 (relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE) stabilisce che: <<gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l ‘imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta>>.

Gli Stati possono imporre altre imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accise (come la benzina) solo in presenza di due condizioni: i) l’imposta deve essere riscossa per finalità specifiche; ii) l’imposta deve essere conforme alla normativa comunitaria in materia di accise o di imposta sul valore aggiunto.

Con la procedura di infrazione rif. 2017/2114, la Commissione Europea, con riferimento all’IRBA, ha statuito che le condizioni di cui al succitato articolo l, par. 2, della direttiva Accise 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione Europea, non sono soddisfatte perché non è stato individuato un fine specifico dell’imposta. La Commissione ha accertato che l’Irba non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme.

Nessuna delle condizioni previste è rispettata dall’IRBA perché la legge regionale non definisce né le finalità specifiche istitutive di destinazione dell’IRBA, né la tassa ha diversa base di applicazione rispetto a quella sulle accise, in quanto si applica sui litri erogati secondo lo stesso criterio dettato dal Dlgs n.504/95 relativo alla disciplina delle accise.

L’illegittimità dell’IRBA, con il conseguente diritto al rimborso per quanto indebitamente versato, è stata sancita anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.