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In tema di Imu un Comune tassa l’immobile in capo al nudo proprietario perché dalle risultanze catastali non risulta il diritto reale di godimento altrui che non risulta denunciato con l’apposita dichiarazione. Il Notaio rogante per errore non annota agli atti catastali l’esistenza del diritto di abitazione. Ricorrendo questa ipotesi, l’onere informativo ricade sul contribuente. Il suddetto onere può considerarsi assolto con la produzione in altro giudizio riferito ad accertamento per precedente annualità (anno n-1) del documento costitutivo del diritto di abitazione, nel caso ciò avvenga prima della emissione dell’accertamento oggetto del nuovo giudizio (anno “n”). A questa conclusione porta anche la norma dello Statuto del contribuente – art. 6, co.4 leggen.212/2000 – che vieta all’Ente impositore di richiedere documenti e informazioni già in suo possesso.