Skip to main content

Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 aprile 2025, si chiude definitivamente la questione legata al calcolo degli acconti IRPEF per il 2025. Il Governo è intervenuto modificando una norma contenuta nel decreto legislativo n. 216/2023 – parte integrante della riforma IRPEF – che avrebbe obbligato i contribuenti a determinare gli acconti 2025 utilizzando ancora le vecchie aliquote a quattro scaglioni, invece di applicare le nuove tre aliquote introdotte dalla riforma.

Una previsione che, come segnalato da più parti, avrebbe potuto produrre effetti distorsivi, penalizzando soprattutto lavoratori dipendenti e pensionati. In molti casi, infatti, si sarebbe potuta generare una situazione paradossale: dichiarazioni a saldo zero, ma con acconti da versare.

Le origini del problema: la clausola di salvaguardia

Il decreto legislativo n. 216/2023 ha introdotto una prima fase della riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intervenendo su tre fronti principali:

1. riduzione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF;

2. revisione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente;

3. rimodulazione del trattamento integrativo di 1.200 euro.

Nello specifico, le aliquote IRPEF sono passate da quattro (23%, 25%, 35%, 43%) a tre (23%, 35%, 43%), con un riassetto anche degli scaglioni di reddito. Tuttavia, la riforma prevedeva l’applicazione limitata al solo periodo d’imposta 2024. Per evitare effetti negativi in caso di ritorno al vecchio sistema, era stata introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, ai fini degli acconti 2024 e 2025, si sarebbe dovuta considerare l’imposta calcolata secondo le regole previgenti.

Questa impostazione prudenziale, dettata da esigenze di bilancio, ha però generato incertezze e potenziali criticità applicative.

La svolta con la legge di Bilancio 2025

La legge di Bilancio per il 2025 ha stabilizzato il nuovo impianto normativo, confermando:

– l’applicazione delle tre aliquote già in vigore nel 2024;

– l’innalzamento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente a 1.955 euro;

– il mantenimento delle nuove modalità di calcolo del trattamento integrativo.

Tuttavia, il mancato adeguamento della clausola di salvaguardia alla nuova impostazione definitiva rischiava di costringere molti contribuenti – soprattutto coloro che presentano il modello 730 – a versare acconti non dovuti in assenza di un’imposta a debito.

Il chiarimento del MEF e il decreto correttivo

A fronte delle segnalazioni pervenute da CAF e associazioni di categoria, il Ministero dell’Economia e delle finanze era già intervenuto con un comunicato stampa il 25 marzo 2025, precisando che l’intento originario del legislatore non era certo quello di colpire i contribuenti con un’imposta “fantasma”.

Il MEF aveva chiarito che l’acconto andava calcolato sulla base della normativa vigente per il 2024 e che l’obbligo di versamento riguardava solo i soggetti effettivamente titolari di un’imposta IRPEF a debito – cioè coloro che, oltre al reddito da lavoro o pensione, percepiscono altri redditi non soggetti a ritenuta.

Ora, con il decreto legge del 22 aprile 2025, viene finalmente adeguata anche la norma: viene eliminato il riferimento al 2025 dalla clausola di salvaguardia, con conseguente applicazione delle tre nuove aliquote anche per il calcolo degli acconti IRPEF di quest’anno.