La Corte europea dei diritti dell’uomo torna a censurare il sistema italiano delle verifiche fiscali nei locali dell’impresa quando questi coincidono con l’abitazione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Nel caso Edilsud 2014 S.r.l. e Ferreri c. Italia (CEDU, 5 marzo 2026), la Corte ha ritenuto che il meccanismo previsto dall’art. 52 d.P.R. 633/1972 non offra garanzie sufficienti a tutela del diritto al rispetto del domicilio (art. 8 CEDU). In particolare, l’autorizzazione del pubblico ministero all’accesso della Guardia di finanza nei locali ad uso promiscuo è considerata dall’ordinamento interno un mero requisito procedurale e non richiede motivazione, con la conseguenza che manca un effettivo controllo preventivo sulla necessità e proporzionalità della misura.
Secondo la Corte, quando la sede della società coincide con l’abitazione privata, un simile sistema non assicura un livello adeguato di tutela contro ingerenze arbitrarie, anche perché l’ordinamento italiano non garantisce un controllo giurisdizionale effettivo neppure ex post sulla legittimità dell’accesso.
La decisione si colloca nel solco della precedente giurisprudenza della Corte (tra cui Italgomme), ma rafforza ulteriormente il messaggio: il modello italiano di autorizzazione agli accessi fiscali nei locali promiscui presenta gravi deficit di garanzie.