Con la sentenza n. 3744/2026 depositata il 28 maggio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania respinge l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, confermando l’annullamento di un’intimazione di pagamento e della sottostante cartella esattoriale per un valore complessivo di € 120 mila relativi a presunti omessi versamenti IVA e IRAP per l’anno 2006.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dall’avv. Gennaro Nunziato per conto di una contribuente, con il quale si eccepiva l’omessa notifica della cartella di pagamento originaria e la conseguente decadenza/prescrizione del credito erariale. In primo grado, la CGT di Napoli aveva accolto il ricorso, rilevando come il Concessionario della riscossione avesse depositato documentazione del tutto estranea al giudizio (riferita a una cartella diversa), omettendo di fornire la prova del regolare perfezionamento della notifica dell’atto presupposto.
Nel giudizio di appello, l’Ader tenta di sanare la propria carenza probatoria producendo per la prima volta la relata di notifica della cartella impugnata.
Recependo integralmente la tesi difensiva formulate dall’avv. Gennaro Nunziato nelle proprie controdeduzioni, la Corte di secondo grado ha accertato l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Ader perché prodotta tardivamente. I Giudici tributari hanno applicato il rigoroso divieto introdotto dal novellato art. 58, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92 (in vigore per i ricorsi iscritti a ruolo a partire dal 4 gennaio 2024 – ipotesi che ricorreva nella fattispecie in causa), il quale vieta espressamente il deposito in appello di nuovi documenti volti a dimostrare la legittimità delle notifiche degli atti impugnati.
La Corte chiarisce che la prova della notifica non può essere prodotta in appello per la prima volta (concetto da riferirsi solo ad atti costitutivi del fascicolo come la procura o il ricorso introduttivo), confermando che l’inerzia probatoria del primo grado non è in alcun modo sanabile in sede di gravame.
Questa pronuncia riafferma con forza la centralità delle preclusioni istruttorie nel processo tributario riformato, a tutela del diritto di difesa del contribuente contro l’operato intempestivo dell’Amministrazione Finanziaria.
