Con la sentenza n. 16470/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso di una società industriale difesa dall’avv. Gennaro Nunziato: annulla l’avviso di accertamento TARI – di circa 50.000 mila euro – emesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l., concessionario del Comune di Napoli
L’accertamento assoggetta a TARI i locali censiti a due subalterni che la società utilizza come deposito di materie prime e prodotti finiti, a servizio dell’unità produttiva di altro subalterno, dove si generano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. La società smaltisce questi rifiuti a proprie spese, tramite imprese autorizzate.
L’avv. Nunziato invoca l’art. 1, commi 642 e 649, della legge n. 147/2013 e l’art. 7 del Regolamento TARI del Comune di Napoli: le superfici destinate allo stoccaggio/deposito di materie prime sono escluse dalla tassazione per il collegamento funzionale che sussiste con l’area di produzione dove vengono prodotti rifiuti speciali al cui smaltimento provvede in proprio per il tramite di impresa specializzata. A sostegno, la società produce:
- una perizia tecnica con la quale dimostra che la superficie tassata non ha una destinazione autonoma rispetto alla produzione;
- i contratti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- le sentenze favorevoli ottenute per le medesime annualità in relazione all’immobile destinato alla produzione.
La Corte esamina questo motivo di merito e lo ritiene assorbente. Richiama il comma 649 e la giurisprudenza di legittimità: l’esclusione dalla TARI non si limita alle aree in cui si producono i rifiuti speciali, ma comprende le aree asservite al ciclo produttivo, come i depositi di materie prime e prodotti finiti, quando non hanno una capacità autonoma di produrre rifiuti urbani.
La Corte accoglie l’impianto probatorio della difesa. Ne deriva che i depositi non entrano nella base imponibile della TARI e l’avviso è illegittimo. Le sanzioni, accessorie, sono annullate.
Le imprese che producono rifiuti speciali e li smaltiscono in proprio non pagano la TARI sulle aree produttive e sui depositi al servizio della produzione. La condizione è la prova: destinazione dei locali, collegamento con il ciclo produttivo, smaltimento documentato. In questo giudizio la prova offerta dalla difesa decide l’esito.
