Skip to main content

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Le vicende riguardano più accertamenti: quello principale – emesso nei confronti di una società di capitali – con il quale vengono accertati maggiori utili; altri – dipendenti dal primo – con i quali è accertato in capo ai soci il maggior reddito conseguente alla presunta distribuzione dei maggiori utili societari per effetto della ristretta base sociale.

I giudici di primo grado annullano tutti gli accertamenti perché dei due recuperi praticati dall’Agenzia – in conseguenza dei quali la società risulta avere conseguito maggiori utili – uno, quello relativo alla tassazione della riserva, è valutato infondato. In conseguenza di ciò, la CGT di primo grado accerta che non esiste un maggiore utile/maggiore imponibile da tassare in capo alla società ma soltanto la riduzione della perdita fiscale dichiarata. Per l’effetto, assenti i maggiori utili, anche gli accertamenti dei soci vengono annullati, essendo venuto meno il presupposto fattuale e giuridico: l’accertamento di maggiori utili da presumere distribuiti.

L’Agenzia propone appello unicamente avverso la parte della decisione concernente la tassazione in capo ai soci, senza rimettere in discussione l’annullamento dell’accertamento societario.

La Corte di secondo grado accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata dagli avv.ti Michele Di Fiore e Gennaro Nunziato, rilevando che la mancata impugnazione della decisione di primo grado relativa all’accertamento societario comporta il definitivo venir meno del presupposto impositivo anche nei confronti dei soci.

Come osservato nella motivazione della sentenza, non è configurabile alcun interesse ad agire dell’Ufficio in assenza di un accertamento valido e vigente nei confronti della società, secondo un principio ormai consolidato anche in giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 39817/2021).