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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso presentato contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2017.

L’accertamento contestava ai ricorrenti la partecipazione a una società di fatto coinvolta in operazioni di frode IVA.

La strategia difensiva

Gli avvocati Michele Di Fiore e Gennaro Nunziato, difensori dei ricorrenti, taluni dei soggetti che avrebbero dato luogo alla società di fatto, hanno provato la inesistenza della stessa per i propri assistiti, evidenziando la mancanza di elementi probatori concreti che dimostrassero un vincolo societario tra i loro assistiti e gli altri soggetti coinvolti. In particolare, la difesa ha sottolineato che:

  • le intercettazioni telefoniche presentate dall’Agenzia delle Entrate erano decontestualizzate e non dimostravano un’effettiva partecipazione dei ricorrenti alla gestione della presunta società di fatto;
  • non vi erano prove di un fondo comune, dell’esercizio congiunto di un’attività economica, né della condivisione di utili e perdite tra i ricorrenti e gli altri soggetti;
  • le indagini bancarie e i sequestri preventivi disposti nel procedimento penale non coinvolgevano direttamente i ricorrenti;
  • che i propri assistiti hanno avuto rapporti commerciali con gli altri soggetti, esclusivamente nella loro qualità professionale di agenti di commercio della società che ha fornito i beni, poi oggetto della frode fiscale;
  • tutto ciò ferma la possibilità dell’esistenza della società di fatto tra gli altri soggetti con la conferma dell’accertamento soltanto nei loro confronti. Questi, invitati a costituirsi, in attuazione del principio del litisconsorzio necessario, sono rimasti contumaci

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito elementi sufficienti, nemmeno presuntivi, per dimostrare l’effettiva partecipazione dei ricorrenti alla società di fatto; per il resto ha confermato l’accertamento e dunque la sussistenza della società di fatto nei confronti degli altri soci. In particolare, la Corte ha osservato che:

  • l’accertamento si basava su elementi generici e su atti redatti nei confronti di soggetti terzi, senza adeguato riscontro nei confronti dei ricorrenti;
  • non vi erano prove concrete dell’esistenza di un vincolo societario tra i ricorrenti e gli altri soggetti coinvolti nella presunta frode;
  • la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate non era idonea a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondava la pretesa impositiva.

I giudici rilevano la mancanza di prova, anche presuntiva, della partecipazione effettiva degli interessati alla società di fatto.

Dichiarazione dei legali

«La decisione ha saputo cogliere l’estraneità dei nostri assistiti dalla società di fatto, facendo salvo l’impianto accusatorio e la fondatezza dell’accertamento verso gli altri soggetti – commentano gli avvocati Di Fiore e Nunziato – e annullando così parzialmente l’accertamento sul piano soggettivo.»