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La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglie la tesi difensiva dell’avv. Gennaro Nunziato e rigetta l’appello dell’Agenzia in tema di accertamento catastale.

L’Agenzia non allega alcuna giustificazione al diverso classamento degli immobili in esame. Tali immobili erano stati già oggetto di un precedente atto di classamento da parte dell’Agenzia ed essa aveva attribuito valori (categoria, classe) inferiori a quelli della controversia in giudizio.

L’Ufficio effettua la rettifica del classamento in base al criterio comparativo con immobili ritenuti similari. La comparazione, però, è operata con immobili ubicati in strade di ben diverso pregio per potenzialità economica rispetto a quella in cui sono ubicati gli immobili oggetto di causa.

I giudici regionali rigettano l’appello, con il quale l’Agenzia tenta di allegare nuove valutazioni ed elementi probatori.

La Corte applica l’art.7, comma 5 bis, del DPR 546/1992. Il novellato comma citato dispone che l’Amministrazione è tenuta a provare i presupposti di fatto e di diritto della propria pretesa erariale. L’Agenzia deve fornire la prova dell’esistenza dell’an e del quantum dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, vale a dire delle violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annullare l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

Inoltre, la Corte rileva profili di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia in accoglimento della tesi dell’avv. Nunziato. In sede di controdeduzioni, il difensore denuncia due profili di inammissibilità: a) la mancata impugnazione delle rationes decidendi; b) la carenza di motivi specifici di impugnazione.