La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglie il ricorso proposto avverso l’intimazione di pagamento e la sottostante cartella di pagamento, entrambe emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un valore complessivo pari a € 119.581,11, relativo a presunti omessi versamenti di IVA e IRAP per l’anno 2006.
La controversia è sorta a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente – difeso dall’Avv. Gennaro Nunziato – ha chiesto l’annullamento della pretesa di €. 119.581,11 perché la cartella presupposta non è stata mai notificata al contribuente. Di conseguenza, la pretesa va annullata per intervenuta decadenza/prescrizione
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio producendo in giudizio la documentazione asseritamente comprovante la rituale notifica della cartella di pagamento presupposta.
Con successiva memoria difensiva, la difesa ha contestato puntualmente la documentazione prodotta, evidenziando come quest’ultima non fosse idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, asseritamente effettuata ai sensi dell’art. 140 cpc, perché l’Ader non ha provato l’invio della cd. raccomandata informativa
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze, accertando l’insussistenza della prova della notifica della cartella e disponendo l’annullamento tanto dell’intimazione quanto della cartella sottostante annullando la pretesa sottostante per intervenuta prescrizione, condannando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese processuali.
L’Avv. Gennaro Nunziato, difensore della parte ricorrente, dichiara che “questa pronuncia conferma un principio basilare del giusto processo: l’azione esecutiva deve poggiare su atti validamente notificati e pienamente conoscibili dal contribuente. Quando manca la prova della notifica della cartella, ogni successivo atto è nullo. Il rispetto delle regole formali tutela i diritti fondamentali del contribuente e l’equilibrio del sistema tributario. La disposizione normativa introdotta dal terzo comma del novellato art. 58 del D.lgs n. 546/92, garantisce la certezza del diritto in quanto vieta categoricamente alla parte resistente di poter produrre in secondo grado gli atti delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado».