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Il processo tributario telematico è divenuto obbligatorio a far data dal 1° luglio 2019.

Le parti, i consulenti e gli organi tecnici, hanno l’obbligo di notificare e depositare gli atti e i documenti del processo tributario, nonché i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche.

Con l’avvento del processo telematico e le successive riforme, i difensori hanno dovuto fare i conti con nuove modalità di rilascio e allegazione procura, notifica e deposito atti processuali. Su queste tematiche impatta anche il recente intervento legislativo: il D.Lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

La principale modifica coinvolge l’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992, che nella sua nuova stesura prevede:

– la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico al difensore;

– il deposito telematico, da parte del difensore, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo;

– le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto.

La riforma introduce il comma 7-bis e stabilisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce nei casi in cui:

  1. venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce
  2. quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

L’intento è favorire la sottoscrizione digitale della procura per assicurare l’autenticità della sua apposizione. È esclusa la certificazione da parte del difensore della sottoscrizione autografa del contribuente qualora quest’ultimo apponga la propria firma digitale alla procura. Quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l’inserimento della relativa dichiarazione.

Tali regole trovano applicazione per tutti i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

Altre importanti novità, con l’obiettivo di digitalizzare e accelerare i tempi del processo tributario, riguardano le comunicazioni e l’udienza a distanza.

L’art. 16bis D.Lgs. n. 546/1992, nella sua nuova versione, prevede l’obbligo – e non più la facoltà – di effettuare le comunicazioni mediante PEC, ponendo l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria. Rafforza l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, il deposito con modalità diverse.

Infine, la riforma modifica gli artt. 33 e 34bis dlgs cit. Per tutti i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, nonché in cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024, la parte deve specificare se la richiesta di discussione è in presenza o da remoto.

La discussione da remoto va chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di dieci giorni dalla data di trattazione e depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.

Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Nel verbale di udienza deve essere dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.