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L’Agenzia accoglie l’istanza di annullamento di “Di Fiore Nunziato avvocati tributaristi” relativa alla cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex l. 208/2015 (c.d. crediti Mezzogiorno) esposto nel quadro RU6, “Credito utilizzato in compensazione con il mod.F24”, del modello UNICO 2019 presentato per il periodo d’imposta 2018.

Negli anni 2016 e 2017, la contribuente realizza un programma di investimento per l’acquisto di macchinari. In data 13.6.2018, presenta richiesta all’Agenzia di volersi avvalere del credito d’imposta di cui alla legge n. 208/2015. In data 24.6.2018, l’Agenzia autorizza la contribuente a fruire del credito di imposta. La società utilizza il credito di imposta mediante compensazione in data 16/07/2018.

L’Agenzia pratica il recupero ritenendo che il credito dovesse essere dichiarato già nell’anno di imposta 2016.

“Di Fiore Nunziato avvocati tributaristi” contesta il recupero sulla base delle seguenti motivazioni, accolte dall’Ufficio.

L’articolo 1, commi da 98 a 108, legge cit. disciplina il credito d’imposta in questione.

Il comma 103 prevede che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e quest’ultima, poi, comunica l’autorizzazione alla fruizione del credito.

Nel caso di specie, solo nell’anno 2018, la contribuente presenta la comunicazione di volersi avvalere del credito d’imposta e l’Agenzia trasmette il riconoscimento dello stesso e l’autorizzazione alla fruizione del credito.

La contribuente diviene titolare del diritto al credito di imposta soltanto a seguito della ricezione della comunicazione di concessione e autorizzazione alla fruizione del credito.

Correttamente, la contribuente denuncia l’importo nel modello UNICO 2019 nonché l’utilizzo in compensazione.

L’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia in via telematica e prima di questa il credito di imposta non è ancora maturato e perciò non spettante.

La contribuente è stata autorizzata alla fruizione del credito d’imposta in data 24/06/2018 e soltanto dopo di allora poteva spendere il credito di imposta, perché spettante/maturato a seguito della suddetta comunicazione.

Il periodo d’imposta di maturazione del credito d’imposta è quello in cui l’Agenzia comunica e attesta il riconoscimento del credito: il 2018 e non quello di acquisto del macchinario.