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Spesso l’Agenzia notifica accertamenti, oltre che alle società, anche ai loro amministratori, di diritto o di fatto, intestando direttamente a questi ultimi l’atto.

La soluzione della controversia dipende dalla verifica se la normativa fiscale prevede o meno la coobbligazione invocata dall’Agenzia nei confronti dell’amministratore, di diritto o di fatto, di una società di capitali. In mancanza di questa previsione, l’amministratore non risponde delle obbligazioni tributarie della società, anche se risultassero accertate a titolo definitivo le maggiori imposte e sanzioni dovute da questa.

Nell’ordinamento tributario non c’è alcuna norma che prevede una corresponsabilità dell’amministratore di una società di capitali: la giurisprudenza di legittimità è uniforme in tal senso.

Delle volte, l’Agenzia motiva tali avvisi richiamando l’art.36 del DPR 602/73. 

È bene tenere a mente che questa norma non giustifica la pretesa in discussione. Essa disciplina una particolare ipotesi di responsabilità dell’amministratore per obbligazione propria ex lege, avente natura civilistica e non tributaria, che sorge al ricorrere di particolari circostanze; nulla a che vedere con la coobbligazione che presuppone un’obbligazione principale altrui.

La responsabilità dell’amministratore ex art. 36 cit. scaturisce da un credito civilistico di cui è titolare l’Agenzia, fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., e che è autonomo ed indipendente dal credito tributario. 

L’art.36 cit. non prevede alcuna ipotesi di coobbligazione per debiti tributari a carico dell’amministratore di società di capitali, sia esso di fatto o di diritto.

In tema di irrogazione di sanzione tributaria nei confronti dell’amministratore di società di capitali viene in rilievo l’art. 7 del D.L. 269/2003, secondo il quale le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

La Corte di Cassazione ha esteso l’ambito di applicazione soggettivo dell’esimente prevista dal D.L. n. 269 del 2003, articolo 7, comma 1, all’amministratore di fatto.