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Il D.L. n. 145/2023, convertito in Legge il 15 dicembre 2023, proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono chiamate ad adeguare i propri statuti ai nuovi criteri stabiliti dalla riforma e dispone l’esenzione da imposta di registro delle relative modifiche statutarie. Si ricorda che ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 36/2021, lo statuto deve indicare:

  1. la denominazione;
  2. l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  4. l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 36/2021;
  5. le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma per la quale si applicano le disposizioni del codice civile;
  6. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  7. le modalità di scioglimento dell’associazione;
  8. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.