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Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. n. 220/2023) è entrato in vigore dal 4 gennaio 2024. Tuttavia, le modifiche alla disciplina del processo producono effetti, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024 e, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2024.

Le novità da applicare dal 5 gennaio 2024

In base al comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. n. 220/2023, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal 5 gennaio 2024 sono applicabili le seguenti novità:

1. litisconsorzio e intervento (art. 1, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 14, D.Lgs. n. 546/1992 viene introdotto il comma 6-bis,in forza del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;

2. spese del giudizio (art. 1, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992 il nuovo comma 2 prevede che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni- da indicare espressamente in motivazione – ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio; inoltre nel comma 2-nonies è introdotta l’espressa previsione secondo cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte;

3. comunicazioni e notificazioni (art. 1, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 16 D.Lgs. 546/1992 viene ora previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;

4. atti impugnabili e autotutela (art. 1, comma 1, lettera i, D.Lgs. n. 220/2023): tra gli atti impugnabili elencati nell’art. 19 D.Lgs. N. 546/1992 sono inseriti il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria nei casi previsti dall’art. 10-quater, comma 2, legge n. 212/2000 e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies della medesima (autotutela facoltativa);

5. trattazione in camera di consiglio (art. 1, comma 1, lettera n, D.Lgs. n. 220/2023): nell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 si consente anche per una sola delle parti costituite di richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto; se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto; quando una parte chiede di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione;

6. udienza a distanza (art. 1, comma 1, lettera o, D.Lgs. n. 220/2023): la disciplina delle modalità di svolgimento dell’udienza a distanza viene inserita nell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 546/1992 in sostituzione dell’abrogato art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018;