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Le principali novità del Decreto Proroghe (D.L. 29 settembre 2023, n. 132):

1.         l’art. 2 proroga al 15 novembre 2023 il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi – stabilita nella misura del 14% – che costituisce condizione per assumere il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 determinato, a tale data, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, in luogo del costo o del valore di acquisto;

2.         l’art. 4 proroga al 30 novembre 2023 il termine per portare a compimento le assegnazioni e le cessioni agevolate di beni immobili e mobili registrati non strumentali ai soci e per la trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali che vogliano usufruire dei medesimi benefici. Inoltre, il versamento dell’importo integrale dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP a carico delle società che si avvalgono delle agevolazioni sulle assegnazioni di beni ai soci deve avvenire entro tale data;

3.         l’art.7, relativamente ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas del primo e secondo trimestre 2023, anticipa i termini per la compensazione con il modello F24. Il nuovo termine ultimo per effettuare la compensazione viene anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023. Il medesimo anticipo è previsto anche per la fruizione dei crediti d’imposta da parte del cessionario;

4.         l’art. 15 concede un’ulteriore proroga, oltre a quella prevista dall’art. 4, comma 4-septies, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, per la risoluzione della crisi delle grandi imprese in stato di insolvenza. Per le procedure il cui programma sia già prorogato e che, data loro particolare complessità, non siano definibili entro il previsto termine di 12 mesi, il MISE può disporre, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, un’ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, questa non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, in base a una specifica relazione del commissario straordinario, l’utile prosecuzione dell’esercizio d’impresa. Tale termine massimo è ora prorogabile, fino a un termine di ulteriori 24 mesi, nei casi in cui sia pendente un contenzioso sulla validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali. Il rinvio è stabilito con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d’ufficio o su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza.