Per i soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata, l’art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023 ha previsto la possibilità di revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il relativo provvedimento del 29 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate aggiorna la procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo con le seguenti modalità: la revoca è consentita con la presentazione di un’ulteriore istanza. Entro il 30 luglio 2024, è comunque possibile presentare un’istanza ex novo. Sono valide le istanze presentate fino alla pubblicazione del nuovo software di trasmissione.
Sia l’istanza originaria, che quella sostitutiva per accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta R&S indebitamente utilizzati possono essere revocate entro il 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.