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Il principio della competenza temporale dei componenti positivi e negativi di reddito, espresso dal comma 1 dell’articolo 109 del TUIR, dispone che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a meno che il legislatore non disponga diversamente. La disposizione al comma 4 condiziona la deducibilità delle spese o degli altri componenti negativi alla previa imputazione degli stessi al conto economico relativo all’esercizio di competenza.

La Corte di Cassazione, nell’affermare l’inderogabilità del principio di competenza, ha sottolineato che, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito generatasi a seguito della definitività della pretesa tributaria, il contribuente può esercitare l’azione di restituzione della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale.

Il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo al periodo d’imposta di effettiva competenza sorge alla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria relativa al recupero del costo per ragioni di competenza. A decorrere dalla data in cui si è reso definitivo l’obbligo a carico del contribuente di versare l’imposta conseguente alla indebita deduzione del componente negativo per difetto di competenza, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito, il contribuente, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, entro due anni può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata.

I professionisti di “Di Fiore Nunziato avvocati tributaristi”, nell’assistere e difendere in giudizio imprese destinatarie di avvisi di accertamenti contenenti anche recuperi concernente l’errata imputazione temporale di componenti negativi, prestano attenzione a questa possibilità per valutare la convenienza della definizione conciliativa o, in precedenza, in sede di adesione. In quest’ultimo caso, l’Agenzia può procedere alla compensazione dell’imposta a debito accertata con quella che maturerebbe a credito, pretendendo solo la differenza ed irrogando la sanzione, che in fase conciliativa e di adesione è ridotta.