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Con risposta ad interpello n. 372 del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che chi si avvale della rottamazione quater non può utilizzare per il pagamento il proprio credito IVA né i crediti commerciali per pagare quanto dovuto per il valido perfezionamento della definizione.

Secondo l’Agenzia delle entrate, le modalità di pagamento previste dall’art. 1, comma 242, legge n. 197/2022 non comprendono la compensazione e non è ipotizzabile un’interpretazione estensiva delle stesse, che consenta di compensare debiti fiscali e crediti IVA o commerciali.