La Cassazione ha fatto marcia indietro riguardo alla rottamazione quater. Con l’ordinanza 24479, pubblicata giovedì 12 settembre e emessa il 2 luglio, la Corte stabilisce che la richiesta di estinzione del processo in presenza di definizione agevolata degli affidamenti può essere fatta solo dopo il pagamento completo delle rate.
Questo rappresenta un cambiamento rispetto a quanto indicato nell’ordinanza 24428/2024, emessa il 30 aprile, dove la Cassazione aveva dichiarato che l’estinzione del processo poteva avvenire anche solo con la documentazione dei pagamenti effettuati fino alla data della richiesta.
L’articolo 1, comma 236, della legge 197/2022 prevede una procedura specifica per i casi di rottamazione degli affidamenti con contenzioso in corso. In particolare, il contribuente può ottenere la sospensione del giudizio depositando la copia dell’istanza di sanatoria. Tuttavia, l’estinzione del processo è subordinata al «perfezionamento effettivo della definizione e alla presentazione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Secondo la circolare 2/E/2023, la definizione agevolata si considera completa solo con il pagamento di tutte le rate dovute; quindi, anche l’estinzione del giudizio richiede il pagamento integrale.
Il comma 236, inoltre, precisa che, se il contribuente non documenta il pagamento, il giudice può revocare la sospensione su richiesta di una delle parti, e il processo continua normalmente.
Nella precedente ordinanza n. 24428, la Cassazione aveva sostenuto che la rottamazione si considerava perfezionata con la trasmissione dell’istanza, corredata dall’impegno alla rinuncia al contenzioso e dal provvedimento di accoglimento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. In questo caso, il pagamento delle somme dovute riguarderebbe il perfezionamento degli effetti amministrativi della sanatoria, ossia l’eliminazione delle somme aggiuntive rispetto al capitale.
La Corte interpretava che i pagamenti documentati sino alla data della richiesta di estinzione dovessero essere considerati, anche se non coprono l’intero debito. Tuttavia, questa interpretazione non chiariva perché, se la rottamazione si perfeziona con la trasmissione e l’accettazione dell’istanza, l’estinzione non possa essere richiesta se il debitore non ha versato le rate scadute nel frattempo, e quando il giudice possa revocare la sospensione e riprendere il processo.
Con l’ordinanza 24479, la Cassazione ha ristabilito l’ordine delle cose. Dopo aver constatato che erano state versate solo tre rate alla data dell’udienza, ha sospeso il processo fino al 30 novembre 2027, data di scadenza dell’ultima rata della rottamazione.