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Sono numerose le novità in tema di sanzioni tributarie che emergono dal decreto legislativo attuativo della delega fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024.

Nell’ottica di improntare il sistema sanzionatorio tributario ai principi di proporzionalità di ispirazione europea, sono stati aggiornati – riducendoli – i limiti delle sanzioni applicabili a molte violazioni tributarie. Da un lato, eliminando la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di parametrare il trattamento sanzionatorio tra un minimo ed un massimo e, dall’altro lato, mitigando l’ammontare delle sanzioni.

In sostanza, con la revisione del sistema sanzionatorio tributario viene superato lo schema tipico della pena pecuniaria in forza del quale all’Amministrazione finanziaria viene attribuita una certa discrezionalità (seppure contenuta tra limiti minimi e massimi) nel parametrare la sanzione, in contrapposizione alla soprattassa che, invece, era puntualmente determinata nel suo ammontare.

Ad esempio, in caso di violazione per omessa presentazione della dichiarazione, in luogo dell’attuale sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta evasa, è prevista la sanzione del 120%.
In ipotesi di dichiarazione infedele, in luogo dell’attuale sanzione che va dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata, è prevista la sanzione del 70%.
La sanzione dovrà inoltre essere determinata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione. In particolare, se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra la violazione commessa e la sanzione applicabile, questa può essere ridotta fino a un quarto della misura prevista. Attualmente invece, la riduzione è della metà.

Un altro importante principio è quello della vincolatività nel processo tributario del giudicato penale a seguito di dibattimento, che risulti fondato sui medesimi fatti. Ad oggi non è così e può accadere che il contribuente venga accolto nel procedimento penale ma risulti soccombente nel processo tributario per quanto i fatti, posti alla base delle violazioni penale e tributaria, siano gli stessi. Con grande incredulità del cittadino.