Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 in Gazzetta Ufficiale, prosegue l’attuazione della riforma fiscale, con interventi mirati anche sul fronte delle sanzioni tributarie e doganali. Il provvedimento entra in vigore il 13 giugno 2025 e introduce modifiche rilevanti in ambiti cruciali, tra cui quello doganale, delle accise e della disciplina sanzionatoria amministrativa e penale.
Sistema sanzionatorio doganale e in materia di accise
L’articolo 17 del decreto aggiorna la normativa complementare al Codice Doganale dell’Unione e rivede il sistema sanzionatorio per accise e altre imposte indirette. Vengono definite nuove soglie per distinguere gli illeciti amministrativi da quelli penali, con l’introduzione di due fasce basate sull’importo dei diritti di confine evasi o non correttamente dichiarati.
Contrabbando: aggravanti e soglie
Viene rafforzato il sistema delle aggravanti in caso di contrabbando:
- Reclusione da 3 a 5 anni quando i diritti evasi superano i 100.000 euro per singolo tributo doganale o 500.000 euro complessivi per altri diritti.
- Reclusione fino a 3 anni se l’evasione si colloca tra i 50.000 e i 100.000 euro.
Sanzioni amministrative aggiornate
L’articolo 96 innalza gli importi minimi delle sanzioni:
- Da 100% a 200% dei tributi evasi, con soglie minime da 500 a 2.000 euro.
- Riduzione o esclusione delle sanzioni se il contribuente presenta una richiesta di revisione in autotutela prima di accertamenti o procedimenti penali.
In assenza di dolo, il contrabbando con dichiarazione infedele viene sanzionato con una misura più lieve (80%-150% del dovuto).
Estinzione dei reati e ravvedimento
Il nuovo articolo 112 consente di estinguere il reato di contrabbando con il pagamento di una somma pari al 100-200% dei tributi dovuti, purché il versamento avvenga prima dell’apertura del dibattimento. In alcuni casi, il ravvedimento operoso comporta la non punibilità e impedisce la confisca.
Riscatto dei beni confiscati
In base all’articolo 118, l’Agenzia delle Dogane può autorizzare il riscatto di beni confiscati in via amministrativa, a condizione che siano versati valore, tributi, sanzioni, interessi e spese. Tale facoltà è esclusa nei casi di confisca giudiziaria o per beni vietati.
Autotutela e definizione agevolata delle sanzioni
Il decreto conferma la possibilità di ridurre le sanzioni in caso di annullamento parziale di atti impositivi in autotutela, anche quando l’atto non sia stato impugnato ma il contribuente abbia presentato istanza prima della scadenza dei termini per il ricorso (art. 18). Si consolida così il meccanismo già previsto dal D.Lgs. 472/1997 (art. 17-bis).
A partire dal 1° settembre 2024, la definizione agevolata delle sanzioni trova applicazione più ampia, come chiarito dall’art. 5 del D.Lgs. 87/2024. Tuttavia, il nuovo regime non esclude la possibilità di avvalersi delle regole precedenti per le violazioni anteriori a tale data.
Violazioni in materia di IVA e imposte dirette
L’articolo 36 introduce un regime sanzionatorio più proporzionato per errori formali nella trasmissione dei corrispettivi giornalieri o nei pagamenti elettronici:
- 100 euro per violazione, massimo 1.000 euro a trimestre.
- In caso di omessa installazione dei registratori telematici o mancato collegamento con strumenti di pagamento, la sanzione varia da 1.000 a 4.000 euro.
Le violazioni reiterate possono comportare la sospensione dell’attività fino a 6 mesi (art. 37), anche in assenza di precedenti sanzioni accessorie.