Il Decreto Legislativo n. 123 del 2025 rappresenta una tappa decisiva nel percorso di riordino delle imposte indirette diverse dall’IVA, avviato con la Legge delega n. 111 del 2023.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di semplificare il quadro normativo, razionalizzando disposizioni sparse in numerosi provvedimenti, raccogliendole in un unico corpus legislativo e garantendo coerenza con gli altri testi unici già approvati.
Le nuove norme diventeranno operative a partire dal 1° gennaio 2026.
La struttura del nuovo Testo Unico
Il decreto si articola in sei Parti, a loro volta integrate da tre allegati. Ogni sezione affronta un’area tributaria specifica. La Parte I è dedicata all’imposta di registro e contiene, nell’Allegato 1, la nuova tariffa e l’elenco delle agevolazioni. La Parte II disciplina le imposte ipotecaria e catastale, riprese integralmente dal D.Lgs. 347/1990. La Parte III si occupa di successioni e donazioni, sostituendo il vecchio D.Lgs. 346/1990 con un testo aggiornato. La Parte IV tratta invece l’imposta di bollo e l’IVAFE. La Parte V raccoglie i regimi sostitutivi e alcune agevolazioni particolari, mentre la Parte VI contiene norme di coordinamento e disposizioni abrogative.
Imposta di registro
La disciplina dell’imposta di registro, precedentemente contenuta nel D.P.R. 131/1986, viene ora sistematizzata nella Parte I del nuovo Testo Unico. Una novità riguarda le agevolazioni per la “prima casa”, che vengono trasferite nell’allegato 1 anche per le successioni e donazioni.
Inoltre, la normativa sul credito d’imposta per il riacquisto della prima casa è stata coordinata con il nuovo termine di due anni per la rivendita dell’immobile, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, superando così il precedente limite di un anno.
Imposte ipotecarie e catastali
Le disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale non subiscono variazioni sostanziali: sono state semplicemente trasposte nella Parte II del nuovo Testo Unico, in modo da semplificare il coordinamento con l’imposta di registro e rendere più ordinata la normativa.
Successioni e donazioni
La Parte III sostituisce integralmente il D.Lgs. 346/1990, offrendo un testo aggiornato e armonizzato. Rimangono confermate le principali agevolazioni già previste, in particolare quelle a favore delle donazioni tra familiari e della piccola proprietà agricola.
Imposta di bollo e IVAFE
La disciplina del D.P.R. 642/1972 confluisce nella Parte IV del Testo Unico. Qui le regole sull’imposta di bollo vengono coordinate con quelle relative all’IVAFE, cioè l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, creando un quadro normativo più lineare.
Regimi sostitutivi e agevolazioni particolari
La Parte V raccoglie diverse disposizioni che in precedenza erano sparse in vari provvedimenti. Tra queste figurano i regimi sostitutivi previsti per i fondi immobiliari, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e le esenzioni riconosciute per gli atti di separazione e divorzio.
Le novità in prospettiva
In definitiva, il nuovo Testo Unico non stravolge la disciplina vigente, ma la rende più chiara e sistematica. Le principali differenze rispetto al passato si concentrano sul riordino delle agevolazioni per la prima casa e sul coordinamento del credito d’imposta con il nuovo termine biennale per la rivendita dell’immobile. Per il resto, il provvedimento si limita a trasferire in un unico testo le norme esistenti, con l’intento di offrire un quadro più leggibile e coerente.