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La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza n. 1304/2025, ha affrontato la delicata questione del regime fiscale applicabile alle ordinanze di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi, pronunciandosi per l’assoggettamento all’imposta di registro in misura proporzionale.

La vicenda

La società contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto l’imposta di registro in misura proporzionale in relazione a un’ordinanza del Tribunale che disponeva il pignoramento presso terzi. Secondo la contribuente, il provvedimento giudiziario doveva essere registrato con applicazione dell’imposta in misura fissa, trattandosi di atto meramente esecutivo.

La decisione della CGT Lazio

La Corte, discostandosi dall’orientamento tradizionale, ha ritenuto che:

  • il pignoramento presso terzi costituisce un atto con contenuto patrimoniale suscettibile di valutazione economica;
  • l’ordinanza giudiziaria che dispone l’assegnazione dei crediti pignorati ha effetti traslativi, e non può quindi essere assimilata a un atto di mera esecuzione;
  • l’imposta di registro deve essere calcolata sul valore del credito indicato nell’ordinanza, a prescindere dall’effettiva riscossione, se totale o parziale.

Di conseguenza, l’imposta va applicata in misura proporzionale, nella misura dello 0,50% prevista dall’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Il mutamento giurisprudenziale

La pronuncia si inserisce in un nuovo filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 577 del 10 gennaio 2025. In quella sede i giudici di legittimità hanno chiarito che le ordinanze di assegnazione dei crediti pignorati, rese nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata, devono essere considerate alla stregua di provvedimenti con effetti traslativi autonomi rispetto al titolo esecutivo originario.

In passato, infatti, sia la Cassazione che diversi giudici tributari di merito avevano sostenuto l’opposto orientamento, ritenendo che le ordinanze di assegnazione fossero atti meramente esecutivi e dunque assoggettabili ad imposta di registro in misura fissa (cfr. Cass. nn. 27754/2021 e 30279/2021; CGT II grado Lombardia n. 683/16 del 4 marzo 2024; CGT I grado Roma n. 14666/2024).

Considerazioni conclusive

Con la sentenza n. 1304/2025, la CGT Lazio recepisce e consolida il nuovo orientamento della Cassazione, segnando un deciso cambio di rotta rispetto al passato.
Per i contribuenti e gli operatori, ciò comporta un aggravio fiscale nelle procedure di pignoramento presso terzi, poiché l’imposta non potrà più essere liquidata in misura fissa, ma dovrà essere calcolata in proporzione al valore del credito assegnato.